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C.I.L.A. SUPERBONUS - D.L. 31/5/2021 n.ro 77

Con l’entrata in vigore del D.L. 31/5/2021 n.ro 77, è stato modificato l’art. 119 L. 77/2020 (Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Il comma 13-ter stabilisce che gli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali individuati nello stesso art. 119 L. 77/2020 costituiscono, ove non comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, interventi di “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili con C.I.L.A.

La novità introdotta con la modifica del sopra citato comma 13-ter stabilisce inoltre come non sia più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile oggetto di intervento di cui all’art. 9 bis, comma 1 bis del D.P.R. 6.6.2001 n.ro 380 e s.m.i. e si riferisce sia alle parti comuni che alle singole unità immobiliari.

Nella C.I.L.A., presentata esclusivamente per gli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali di cui si è detto, deve unicamente essere attestato:

  • se la costruzione è stata completata entro il 1/9/1967;
  • ove la costruzione sia stata completata dopo il 1/9/1967 gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.

Ciò significa che le comunicazioni presentate con i riferimenti di cui sopra in applicazione dell’art. 33 D.L. 77/2021 non costituiscono affatto “legittimazione” di eventuali irregolarità edilizie presenti sugli immobili oggetto di superbonus.

Tali irregolarità qualora emergessero in futuro, fermo restando in capo al Comune ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 380/2001, non potranno comunque comportare la decadenza dei benefici fiscali di cui all’art. 49 dello stesso D.P.R. 380/2001 poiché essa opera esclusivamente nei casi elencati alle lett. a), b), c) e d), quarto periodo del ridetto comma 13-ter come riscritto dall’art. 33, 1° comma, lett. c) D.L. 31/5/2021 n.ro 77, fatte salve eventuali modifiche al D.L. stesso che dovessero essere approvate in sede di conversione in Legge.

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